La “ quindzeina “
Da sempre, vivendo in campagna, sento spesso l’espressione “ quindzeina “ per definire un canaletto per irrigare i campi, oltre che indicare anche un numero approssimato, una quindicina di un qualcosa, piuttosto di una dozzina, di una decina ecc.
Oggi leggendo i Decreti Viscontei e gli Statuti del 1391 finalmente sono arrivato a darmi una ragione del significato.
Già da allora, un concessionario della derivazione di acqua, prelevata da torrenti o fiumi, aveva il diritto di condurre l’acqua medesima ai suoi tenimenti, facendola passare anche attraverso il fondo altrui.
I proprietari dei fondo tagliati ( definiti quindicinanti dal decreto ) avevano diritto ad una indennità quale corrispettivo dell’attraversamento del canale per il loro fondo. I proprietari avevano possibilità di scegliere tra una indennità “ una tantum “ oltre ad un uso delle acque che scorrevano nel canale o rivo stabilito per “ quindicina “ disciplinato cioè da un calendario a scadenza quindicinale. Si configura quindi un diritto di servitù, ancora esistente, in cui dominante è il fondo attraversato e servente è il corso d’acqua.
La “ quindzeina “ , canaletto destinato a scomparire dopo il raccolto stagionale, per attinenza prende nome dalla servitù di derivazione.
Sante Benedetti
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